Art. 4.

      1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «e dalle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «, dalle Regioni e dalle Province autonome»;

          b) al quinto comma, le parole: «di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

          c) al sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: «alle Regioni» sono inserite le seguenti: «e alle Province autonome».